Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano o limitano gli effetti delle convenzioni in vigore per l'Italia e delle norme vigenti in ambito comunitario, in conformità ai cui princìpi tali disposizioni devono essere interpretate e applicate.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano in conformità alle norme ritenute rilevanti, in relazione alla materia trattata, rilevanti della legge 31 maggio 1995, n. 218. Qualora la presente legge non preveda disposizioni relative a una specifica situazione o rapporto, e non siano previste disposizioni applicabili per analogia, si applicano le norme di cui alla citata legge n. 218 del 1995.
      3. Le eventuali modifiche necessarie per conformare la presente legge a princìpi, trattati o convenzioni internazionali entrati in vigore dopo la data di entrata in vigore della legge stessa, sono stabilite nelle relative leggi di autorizzazione alla ratifica in cui devono, altresì, essere previste le necessarie disposizioni di aggiornamento, anche al fine di consentire l'applicazione di tali princìpi a rapporti non inclusi nell'ambito di attuazione dei trattati o delle convenzioni.